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Ungheria

L'Ungheria è uno dei Paesi più interessanti ed attrattivi tra gli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Europa Centro-occidentale in generale: ha reagito in maniera positiva alla crisi economica degli ultimi anni, presenta una economia attualmente in corso di ripresa ed è oggi un importantissimo centro di affari, particolarmente apprezzato dagli operatori internazionali. L'Ungheria è Stato membro dell'Unione Europea dall'anno 2004 e membro dello spazio Shenghen dal 2007, ma , a differenza di altri Paesi limitrofi, non ha però adottato la Moneta Unica, per cui la divisa nazionale rimane il Fiorino Ungherese (HUF).
Le ragioni della attrattività dell'Ungheria sono molteplici: il Paese da sempre si presenta come naturale interlocutore e ponte di collegamento tra l'Europa Occidentale e quella Orientale, nonchè l'Area Balcanica; dal punto di vista della logistica rappresenta - per via della sua collocazione geografica - una eccellente piattaforma per le imprese che sono interessate ad operare nell'Est Europa e nei Balcani, e viceversa; il sistema bancario è ottimo, così come è di elevato standing il sistema dei servizi, inclusi quelli di natura finanziaria; ha un eccellente sistema di incentivi, sia economici che fiscali, per attrarre gli investitori stranieri; ha un ottimo grado di scolarizzazione, e manodopera specializzata, con un costo del lavoro molto basso; ha una Pubblica Amministrazione efficiente, e la possibilità di interloquire con l'Amministrazione Fiscale, con il sistema del "ruling preventivo"; il quadro giuridico è stabile ed in linea con le legislazioni europee più avanzate.
Il nostro sito si prefigge l'obiettivo di fornire commenti ed analisi - dal punto di vista tecnico - sui principali istituti giuridici del Paese, e, più in generale, sull'Ordinamento Ungherese, anche per quanto riguarda talune problematiche connesse alla pre-negoziazione ed alla negoziazione vera e propria, in modo da offrire vere e proprie "linee guida", senza alcuna pretesa di completezza, con l'accompagnamento di (si spera) utili suggerimenti pratici.

Agenzia

Come si rilevava poc'anzi, grazie alla sua ubicazione geografica, nel centro dell'Europa, e quindi delle grandi reti di comunicazione, non solo stradale e ferroviaria, ma anche delle idrovie l'Ungheria è uno dei Paesi più appetibili come "hub" per chiunque si accinga a realizzare programmi di penetrazione commerciale dall'Occidente all'Oriente, e viceversa. In questo senso, una delle scelte naturali e più logiche è quella di nominare agenti in loco che possano occuparsi dello sviluppo della commercializzazione di un determinato prodotto o servizio non solo all'interno del Paese ma anche nei Paesi limitrofi di interesse. Procediamo quindi nell'analisi di questo importante tipo di contratto. La disciplina principale del contratto d'agenzia e dei rapporti con gli agenti commerciali era costituita, fino al marzo 2014, dalla legge n. CXVII del 2000 con cui l'Ungheria aveva sostanzialmente recepito la Direttiva n.653/86/CE sugli agenti di commercio, allineando la propria legislazione nazionale a quella degli altri Stati Membri, specialmente in quanto a standard protettivi minimi dell'agente commerciale, considerato parte debole del rapporto. A seguito della riforma del codice civile, entrata in vigore il 15 marzo 2014, la legge n. CXVII del 2000 è stata abrogata ed il contratto d'agenzia è oggi integralmente disciplinato dalle norme del nuovo codice civile. Il nuovo Codice Civile Ungherese si discosta dalla logica della legge CXVII del 2000 e della Direttiva europea sugli agenti commerciali indipendenti, poiché non regola in forma autonoma il contratto di agenzia commerciale. Il nuovo Codice Civile prevede, invece, l'esistenza di un contratto di intermediazione (“közvetitői szerződés”) la cui disciplina ha carattere generale, regolando tutti i rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzata alla conclusione di un contratto tra un mandante/preponente ed un terzo. Il codice distingue ora tra due tipi di contratti di intermediazione: un contratto di intermediazione non continuativo (“nem tartós közvetitői szerződés”) a cui si applica la disciplina del mandato, ed un contratto di intermediazione continuativo (“tartós közvetitői szerződés”) a cui si applicano alcune disposizioni speciali che risultano essere fondamentalmente una trasposizione della direttiva 653/86/CE. Quando un’azienda straniera intenda stipulare un accordo con un agente in Ungheria, deve valutare con attenzione l’opportunità di utilizzare, quale legge applicabile al rapporto, la legge ungherese, tenendo peraltro a mente che il nuovo Codice Civile, non ha recepito alcune disposizioni della direttiva 653/86/CE ovvero quelle relative alla commissione spettante all'agente commerciale indipendente (articoli 6-12 della direttiva). Le disciplina della commissione spettante all'agente commerciale indipendente è prevista oggi dal Decreto del Governo 65/2014 (III.13.), il quale concerne in generale la commissione spettante al mediatore nell'ambito di un contratto di intermediazione continuativo. L'azienda straniera dovrà considerare, inoltre, che la stipula di un contratto d'agenzia in Ungheria può richiedere l'adozione di particolari formalità in determinati settori, ad esempio quello farmaceutico o chimico, e sarà perciò sottoposta a vincoli o requisiti derivanti da specifiche norme amministrative e fiscali. Occorre rilevare che le disposizioni del nuovo Codice Civile e del Decreto del Governo 65/2014 (III.13.) si applicano esclusivamente ai contratti conclusi successivamente il 15 marzo 2014; i rapporti di agenzia commerciale indipendente sorti precedentemente continuano invece ad essere regolati dalle disposizioni della legge CXVII del 2000 e dal Codice Civile del 1959 con le relative successive modifiche; ai sensi della previgente disciplina, le parti potevano fissare liberamente il contenuto del contratto e stabilire la durata del loro rapporto, ma vi erano alcune norme della legge ungherese - stabilite al fine di garantire una maggiore protezione all'agente - che erano imperative ed inderogabili, tra le quali il dovere di corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto, calcolata sulla base dell'ammontare delle provvigioni perdute dall'agente a causa dell'avvenuta interruzione del rapporto e l'obbligo del preponente di corrispondere all'agente una provvigione dovuta quando il contratto negoziato fosse stato concluso in conseguenza della attività dell'agente o se il preponente avesse concluso un contratto con un cliente acquisito precedentemente dall'agente per un contratto analogo. E' necessario infine sottolineare che all'azienda straniera che stipuli un contratto d'agenzia con un agente ungherese che sia una persona giuridica, converrà inserire nel contratto una clausola che preveda la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere le eventuali controversie.
Quando invece si stipula un contratti con un agente persona fisica si deve ricordare che l'agente dovrà necessariamente essere convenuto davanti al Giudice del Paese in cui si trova il suo domicilio, mentre le parti potranno stabilire la competenza di un Giudice diverso solo in virtù di un accordo posteriore all'insorgere della controversia.
In Ungheria, differentemente altri Stati specialmente membri dell'Unione Europea, le controversie in materia d'agenzia commerciale non sono riservate alla competenza funzionale del giudice del lavoro, nemmeno nel caso in cui l'agente operi come persona fisica: il giudice del lavoro sarà competente solo se ricorrano esattamente gli estremi del lavoro dipendente.

Distribuzione

L’Ungheria, come molti ordinamenti, fino alla recente riforma del codice civile entrata in vigore il 15 marzo 2014 non conosceva alcuna legge che regolasse specificamente il contratto di distribuzione; per questo motivo per la disciplina del contratto di distribuzione sarebbe stato necessario fare riferimento ai modelli contrattuali adottati nella pratica internazionale, alle norme sui contratti in generale già presenti nel Codice Civile Ungherese e alle norme previste dalla legge in materia d'agenzia in quanto applicabili.
A seguito della riforma, il codice civile ha introdotto una nuova sezione specificamente dedicata al contratto di distribuzione ed appunto l'investitore straniero che voglia stipulare un contratto con un distributore ungherese, dovrà valutare bene se sia conveniente scegliere di regolare il proprio contratto con la legge Ungherese, la quale prevede oggi alcune norme imperative che pongono specifici obblighi in capo alle parti. Le nuove norme del codice definiscono il contratto di distribuzione quale contratto ai sensi del quale un fornitore assume l'obbligo di vendere beni mobili materiali ad un distributore, il quale, a sua volta, si impegna a ad acquistare i prodotti del fornitore ed a venderli a proprio e nome e per proprio conto. A fronte di ciò la legge prevede specifici doveri in capo alle parti, tra cui quello posto a carico di entrambe di proteggere il buon nome e l'immagine del prodotto. Il fornitore ha inoltre obblighi informativi relativamente al prodotto ed il diritto di fornire istruzioni al distributore su come promuovere la distribuzione. A tal fine egli potrà anche, a fronte di un pagamento, fornire al distributore il materiale pubblicitario necessario per promuovere le vendite del prodotto. Il distributore dovrà invece attenersi alle istruzioni del fornitore, anche quando le stesse siano irragionevoli ma il fornitore vi insista (posto che se il distributore abbia messo preventivamente in guardia il fornitore sulla irragionevolezza delle istruzioni, sarà il fornitore ad essere ritenuto responsabile per tutti i danni causati a terzi).
Nel caso le istruzioni siano invece in contrasto con la legge o con norme amministrative, pericolose per la sicurezza o lesive dei diritti di proprietà altrui, il distributore ha il vero e proprio dovere di rifiutarsi di adempiere. Il codice specifica inoltre che le disposizioni in materia di contratti di distribuzione si applicano, mutatis mutandis, anche ai contratti di fornitura di servizi. Per il resto, il contenuto del contratto di distribuzione rimane rimesso alla libertà contrattuale delle parti e non sono richieste particolari formalità per la sua conclusione: la forma scritta non è condizione di validità dell'accordo. Chi promuova la vendita di un prodotto in Ungheria è inoltre obbligato a conformarsi alle disposizioni imperative di legge in materia pubblicitaria le quali vietano determinate forme di pubblicità tra cui quella subliminale. Anche in questo caso, converrà valutare infine se inserire nel contratto di distribuzione una clausola che preveda la competenza esclusiva di un collegio arbitrale per decidere le eventuali controversie, per evitare di vedersi convenuti davanti ad un giudice ungherese.

Franchising

The franchise has been for a long time a little used contract in Hungary, and only in recent years has been gradually asserting, especially for the most famous brands. In particular Hungary has good potential for the development of franchise networks in the clothing industry, much appreciated by the Hungarian consumers, especially from the young. Today, the franchise contract is defined by the Hungarian Civil Code as a contract under which one person said Franchisee undertakes to manufacture and supply (in its name and on its behalf) the goods and services for grant of a subject said franchisor, through the use of intangible assets such as brand image, know-how etc .., the property of the latter. The franchisor is obliged to turn to ensure the franchisee the right to use and distribute for commercial purposes its brand and market its products using the commercial formula already experienced by him on the market. In return the franchisee agrees to pay periodically to the Franchisor a sum of money calculated on their turnover. In addition, the franchisor to the franchisee is committed to ensuring the uninterrupted use of the intangible assets referred to above for the entire lease term while the franchisees to take all necessary measures to protect the know-how made available to him. The rules of the reformed Civil Code shall apply to all contracts concluded after 15 March 2014. In any case, even before this recent reform, the Hungarian Franchise Association had long acknowledged both the statute, both the Code of Ethics of European Franchise Federation which had been incorporated in the "Code of Ethics Hungarian". On the basis of these acts, the Hungarian Franchise Association had issued, over the years, many regulations classifiable as soft law instruments of which are particularly known is especially the n.2002 / 1 "Regulation on the duty to provide information about the system content before signing. " It should be noted, however, that the new Civil Code, unlike the laws of Europe and many countries outside the United States does not provide for specific pre-contractual information requirements and disclosure borne by the Franchisor and to the advantage of the Franchisee. Therefore, from this point of view, it could be beneficial for a franchisor that wants to create a network of Franchising in Hungary opt for the application to contractual relations of the Hungarian law. The Hungarian Civil Code provides for today only the obligation to act in good faith in the performance of the report and some specific security obligations concerning the network created. A further special feature introduced art. 6: 381 of the Civil Code is to apply to fixed-term franchise agreement indefinitely the same minimum notice periods in case of withdrawal, provided for in Directive 653/86 / EC in the field of commercial agency that a notice of one month for the first year of duration of the contract, two months for the second year and three months for the following years. Regardless of the reform of the Civil Code also apply to the contract of Franchising the rules laid down by the Community regulations on the limits to the conclusion of vertical agreements violation of competition rules, which maintain a mandatory nature. Today, therefore, those who want to create a network of Franchising in Hungary will have to bear in mind that your contract applies whether certain mandatory provisions of European origin both the Hungarian mandatory rules on Franchising. It is emphasized recently that a foreign company that wants to create a franchise network in Hungary will agree to insert in the contract a clause that provides for the exclusive jurisdiction of an arbitration panel to hear and determine any disputes.

Import & Export

1 - Chi pone in essere operazioni rilevanti ai fini IVA in Ungheria deve aprire una partita IVA Ungherese, tenendo in ogni caso a mente che l'aliquota standard in tale Stato è tra le più alte d'Europa.

2 - Chi intenda esportare in Ungheria deve ricordare che l'Ungheria ha stipulato numerosi accordi di libero scambio con Paesi ed organizzazioni sovranazionali diversi dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri. L'attività di scambio con tali Paesi si svolge in generale senza necessità di alcuna licenza salvo in caso di esportazione in Ungheria di alcuni prodotti (ad esempio i prodotti chimici potenzialmente pericolosi), indicati in un apposito decreto governativo, per i quali la licenza è richiesta.

3 - Chi voglia esportare in Ungheria beni classificati come "dual use" deve necessariamente conformarsi alle norme predisposte in materia dalla Unione Europea, la quale ha negli anni emanato vari regolamenti (si veda oggi il Regolamento UE 388/2012) che prevedono precise regole per l’esportazione di tali tecnologie e/o prodotti all'interno del territorio comunitario.

Qualora i prodotti e le tecnologie qualificabili come "dual use", provengano da uno Stato Membro e siano esportati o trasferiti in Ungheria, non occorre acquisire alcuna autorizzazione. Solo per una serie di prodotti direttamente collegati alla produzione ed alla gestione di materiale militare e di armi chimiche rimane necessario chiedere una preventiva autorizzazione all'autorità statale competente.

Tutela del Marchio

L’imprenditore straniero che desideri investire in Ungheria dovrà preliminarmente assicurarsi di aver provveduto a registrare il proprio marchio o il proprio brevetto, così da poter godere appieno degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento a tutela della proprietà intellettuale. L'Ungheria è parte di numerosi accordi in materia di tutela della proprietà intellettuale tra cui il Protocollo di Madrid; inoltre, essendo Stato membro dell'Unione Europea, essa è firmataria della Convenzione sul brevetto europeo.
Ai sensi della legge ungherese i marchi sono protetti se registrati presso l'ufficio nazionale Brevetti e Marchi o presso il World Intellectual Property Organization. La protezione del marchio registrato ha una durata di dieci anni mentre la protezione accordata ai brevetti ha una durata di venti anni. La legge Ungherese riconosce inoltre la brevettabilità dei processi di produzione.
Prima di registrare il proprio marchio, si consiglia di svolgere, non solo, una verifica sull’esistenza o meno di un altro marchio già registrato nel Paese identico o troppo simile, ma anche, un accurato studio sulla relativa traslitterazione in ungherese, per evitare che un marchio considerato particolarmente attrattivo nella propria lingua assuma in ungherese un significato del tutto diverso. Si deve ricordare, infine, che per procedere alla registrazione del brevetto, sia i cittadini che le ditte straniere devono avvalersi necessariamente di un rappresentante in loco che può essere anche un avvocato ungherese.

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